UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944,  n.
247, relativo alla compilazione delle liste elettorali; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro segretario di Stato di Ministro per l'interno,  di  concerto
con il Ministro per la  grazia  e  giustizia;  abbiamo  sanzionato  e
prolunghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il  diritto  di  voto  esteso  alle  donne  che  si  trovino  nelle
condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del testo unico della  legge
elettorale politica, approvato con R. decreto 2  settembre  1919,  n.
1495.